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Enti No Profit

Introduzione

Con il termine No Profit ( o non commerciale ) si intendono tutte le attività svolte non professionalmente e senza scopo di lucro, che perseguono un fine diverso dal conseguimento dell'utile ( scopo solidaristico, sociale, culturale, sportivo etc... ). Queste appartengono al settore terziario e sono contrapposte alle attività a scopo di lucro, che hanno il solo fine di produrre un utile.

Classificazione

Gli enti No Profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio: 

  • associazioni riconosciute;
  • associazioni non riconosciute;
  • fondazioni;
  • comitati;
  • organizzazioni di volontariato;
  • cooperative sociali;
  • organizzazioni non governative;
  • associazioni di promozione sociale;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • O.N.L.U.S.;
  • imprese sociali;
  • trust.

Scopo

Gli enti e le organizzazioni qualificabili come No Profit, sono soggetti caratterizzati da una serie di elementi comuni quali:

  • perseguimento di finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità;
  • mancanza di finalità di lucro e di distribuzione di utili;
  • natura privatistica;
  • impiego di tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo.

Come beneficiare della legislazione fiscale di vantaggio

Per costituire e aprire una associazione No Profit che voglia beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista dal nostro ordinamento per gli enti associativi, è necessario:

  • Determinare lo scopo dell’associazione ( culturale, sportivo, di promozione, solidaristico ecc... ), e la sua attività specifica;
  • Preparare, in duplice copia, l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale ( TUIR );
  • Recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione ( indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento ).

Vantaggi fiscali

Nell'ambito delle associazioni No Profit, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione, le seguenti attività:

  • tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
  • le quote associative dei soci ( quota d'iscrizione annuale ) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
  • le donazioni ricevute dall'associazione;
  • i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato ( in regime di accreditamento ) di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
  • i fondi pervenuti dalle raccolte pubbliche;
  • i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

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